I costi indiretti si computano nelle rimanenze
Secondo la Cassazione n. 19749/2021 vi è l’obbligo di comprendere i costi indiretti di produzione
I costi indiretti di produzione devono essere necessariamente compresi nel costo delle rimanenze di magazzino. A stabilirlo è stata la sentenza n. 19749, depositata dalla Cassazione ieri, 12 luglio 2021.
In via preliminare, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., le rimanenze sono iscritte “al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1)” e “i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.
Peraltro, secondo l’art. 2426 comma 1 n. 1 c.c., “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi,
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