Nuova competenza territoriale per le imprese ammesse all’amministrazione straordinaria
Esclusa un’incompatibilità sistematica che giustifica l’interpretazione «correttiva»
L’art. 27 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII), in vigore dal 16 marzo 2019, stabilisce che, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle “imprese in amministrazione straordinaria” e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’art. 1 del DLgs. 168/2003, individuato, a norma dell’art. 4 del DLgs. 168/2003, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione n. 19168/2021, la Corte d’Appello revocava il provvedimento col quale il tribunale (di Reggio Emilia) aveva assegnato il termine di cui all’art. 161 comma 6 del ...
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