Gas naturale con accise ridotte solo per le attività essenziali al ciclo produttivo
Precisato il concetto di consumi relativi a operazioni connesse con l’attività industriale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19401 dell’8 luglio 2021, si è pronunciata in ordine all’ambito applicativo dell’aliquota accise ridotta applicabile al gas naturale impiegato negli usi industriali, chiarendo il concetto di attività connessa a quella industriale.
L’art. 26 comma 4 del DLgs. 504/95 (Testo Unico delle Accise – TUA) stabilisce che sono assoggettati all’aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali anche i consumi di gas naturale “relativi ad operazioni connesse con l’attività industriale”.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, il gas, ceduto a un gruppo societario svolgente l’attività di produzione di elettrodomestici, era stato a sua volta ceduto a società appartenenti ...
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