Somme restituite al netto della ritenuta anche per ritenute non a titolo di acconto
Il sostituto può fruire del credito d’imposta dal momento della «definitività» della pretesa alla restituzione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la circolare n. 8, che analizza la disciplina in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione negli anni precedenti.
L’art. 10 comma 1 lett. d-bis) del TUIR prevede che siano deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto che le ha erogate se le medesime sono state assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti e presuppone che la restituzione degli importi al sostituto sia avvenuta al lordo delle ritenute fiscali.
L’art. 150 del DL 34/2020 ha aggiunto all’art. 10 del TUIR il comma 2-bis, in forza del quale, nel caso in cui si debbano restituire somme che erano state assoggettate a ritenuta, la restituzione avviene al netto della ritenuta subita e tali somme non ...
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