Dubbi da risolvere sul superamento dei quattro immobili per le locazioni brevi
Occorre capire quale sia il «dies a quo» per la decorrenza dell’attività imprenditoriale e cosa accada al termine di ogni esercizio
Il base al comma 595 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del DL 24 aprile 2017 n. 50, è riconosciuto solo in caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Al superamento di tale soglia, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c.
Occorre, innanzitutto, precisare che la presunzione opera esclusivamente con riferimento alle locazioni brevi e quindi ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (classificati come tali ai fini catastali) di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria
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