Per l’accessorietà IVA indispensabile l’identità soggettiva
La prestazione deve essere anche effettuata tra gli stessi soggetti dell’operazione principale
Se non c’è coincidenza (nel senso inteso dall’art. 12 del DPR 633/72) fra il soggetto che pone in essere una cessione di beni o una prestazione di servizi e quello che effettua l’operazione ad essa strumentale, non può sussistere il requisito di accessorietà ai fini IVA. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 503, pubblicata ieri, ha così confermato il proprio consolidato orientamento, che continua ad apparire non perfettamente aderente rispetto a quello espresso dalla Corte di Giustizia europea.
Il caso riguarda una società, Alfa (istante), la quale, nell’intento di cedere la quota minoritaria di partecipazione detenuta nella controllata Beta, affidava ad altra società (Gamma), l’incarico di “advisor” finanziario per ottenere
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