Formazione professionale esente da IVA anche se finanziata da un Fondo
Per l’Agenzia, nel caso esaminato nella ris. n. 52, il Fondo può essere qualificato come organismo di diritto pubblico
Con la risoluzione n. 52 di ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime IVA applicabile ai servizi di formazione professionale finanziati da un Fondo sottoposto alla vigilanza dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (in precedenza, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) ed erogati da una società (cioè ente di formazione) accreditata presso il medesimo.
Al fine di verificare l’operatività del regime di esenzione da IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72 alle prestazioni descritte l’Agenzia ricorda come sia necessario che le stesse siano riconducibili a quelle educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione ...
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