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Riduzione del 3% della NASpI sospesa fino a fine anno

/ REDAZIONE

Sabato, 7 agosto 2021

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L’art. 38, commi 1 e 2 del DL 73/2021 convertito dispone la sospensione di quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del DLgs. 22/2015, secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (ossia al 91° giorno della prestazione).

La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2021:
- per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, che rimangono quindi confermate nell’importo in pagamento al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
- per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo compreso dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021.

La riduzione ex art. 4, comma 3 del DLgs. 22/2015 troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2022 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente al 1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Sul punto, con la circolare n. 122 pubblicata ieri, l’INPS ha precisato che la sospensione del meccanismo di riduzione trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015.
Pertanto, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI sarà determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

La sospensione in esame trova applicazione d’ufficio, e pertanto i percettori di NASpI non sono tenuti a presentare alcuna domanda per ottenerla.

Le prestazioni NASpI con decorrenza dal prossimo 1° ottobre, invece, saranno ridotte ogni mese in misura pari al 3%, con decorrenza dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, in applicazione dell’art. 4, comma 3 del DLgs. 22/2015.

La piena applicazione del meccanismo di riduzione tornerà operativa dal 1° gennaio 2022, con la rideterminazione delle somme spettanti per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

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