Prestazioni e integrazioni da rideterminare per le aziende della Distribuzione moderna organizzata
L’INPS, considerata la previsione della erogazione di un importo una tantum pari a 500 euro lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2019 a copertura del periodo da aprile 2015 a novembre 2018 da parte dell’art. 21 del CCNL per le aziende della Distribuzione moderna organizzata (c.d. DMO), ha, con la circolare n. 123 pubblicata ieri, evidenziato le relative ripercussioni su determinate prestazioni economiche e sulle integrazioni salariali di cui al DLgs. 148/2015 riferite al suddetto periodo (l’importo pari a 389 euro lordi con la retribuzione del mese di marzo 2020, precisa l’INPS, non incide sulle prestazioni già erogate).
L’Istituto, dopo aver fornito chiarimenti in merito al ricalcolo delle prestazioni di malattia e di maternità, così come di altre prestazioni erogate nel periodo di riferimento degli arretrati retributivi, detta, in particolare, istruzioni in relazione alle integrazioni salariali di cui al DLgs. 148/2015.
A tal proposito si evidenziano le precisazioni in ordine al termine di decadenza per la richiesta di rimborso o di conguaglio e al contributo addizionale, in quanto l’INPS ha rilevato, da un lato, che i datori di lavoro interessati al ricalcolo potranno rimborsare o conguagliare l’eventuale credito di loro spettanza entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare in commento (dunque entro 6 mesi dal 6 agosto 2021) e, dall’altro lato, che l’incremento della retribuzione integrabile comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo addizionale, da calcolare sul differenziale di retribuzione integrabile.
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