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Il fallimento porta il falso in bilancio nella bancarotta

/ REDAZIONE

Sabato, 7 agosto 2021

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La Cassazione, nella sentenza n. 30526/2021, ha precisato che il delitto di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/1942 è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore e assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto societario; tuttavia, il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il dies a quo da cui decorre la prescrizione.

La bancarotta fraudolenta impropria, in particolare, si distingue dal falso in bilancio, quale reato sussidiario punito a prescindere dall’evento fallimentare; sicché, verificatosi il fallimento, il fatto di falso in bilancio resta assorbito nell’autonomo e diverso reato della bancarotta fraudolenta impropria. Il legislatore non prende in considerazione il reato di falso in bilancio per punirlo, in caso di fallimento, con pena più elevata, ma considera la condotta di falsificazione del bilancio societario per assoggettarla a sanzione penale a titolo di bancarotta fraudolenta. Ciò sulla base del principio, insito nella legge fallimentare, che la sopravvenienza del fallimento qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero inquadrabili in un diverso schema di reato.

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