Bonus investimenti trasferibile ai soci di società trasparenti
Non è possibile cedere il credito d’imposta mediante atti realizzativi
L’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020 prevede che il credito d’imposta sia “utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, senza ulteriori precisazioni o limiti. Pertanto, a differenza della precedente versione dell’agevolazione, la norma agevolativa non prevede espressamente che il credito d’imposta non possa formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale (cfr. anche risposta a interpello n. 508/2021 in relazione alla trasferibilità nel consolidato).
Al riguardo, la circ. n. 9/2021 (§ 5.6.1) ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare la non trasferibilità dei crediti d’imposta
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