Scheda AeDES e rinuncia al contributo per il superbonus «rafforzato»
La preclusione al superbonus scatta anche nel caso in cui il contributo alla ricostruzione sia stato riconosciuto ed erogato al precedente proprietario
Per i fabbricati ubicati nei “Comuni calamitati” e danneggiati dal sisma, il beneficio fiscale rappresentato dal superbonus al 110% non è cumulabile con il contributo alla ricostruzione.
Tale non cumulabilità è sancita espressamente dai commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119 del DL 34/2020, con riguardo, rispettivamente, alle spese per interventi di efficienza energetica e alle spese per interventi di miglioramento sismico.
In particolare:
- il comma 1-ter stabilisce che “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [ossia quelli concernenti gli interventi «trainanti» di efficienza energetica] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;
- il comma 4-quater stabilisce che “nei comuni
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41