Prassi incerta sulle maggioranze per le spese detraibili da un solo condomino
È dubbio se la risposta n. 499/2021 contenga un errore o se serva l’unanimità per le spese edilizie diverse da quelle con superbonus
Ai sensi dell’art. 1123 comma 1 c.c., i criteri di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni che vengono decise, “sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Qualora l’edificio abbia più scale, cortili, lastrici, opere o impianti destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione vanno suddivise, con il criterio proporzionale o la diversa convenzione, solo tra il gruppo di condòmini che ne trae utilità (art. 1123 comma 3 c.c.). Se poi si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura
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