Denunce mancate di variazione di attività non sempre soggette a sanzione
L’INAIL contesta la sanzione amministrativa solo ove non si sia verificata omessa liquidazione di premio
L’art. 116 comma 12 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha disposto l’abrogazione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Con riferimento in particolare alle denunce di variazione di attività previste dall’art. 12 comma 3 del DPR 1124/1965, va notato che, in linea con il disposto legislativo, sono soggette a sanzione amministrativa proprio le mancate denunce che non comportano un’omessa liquidazione di premio.
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