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LAVORO & PREVIDENZA

Denunce mancate di variazione di attività non sempre soggette a sanzione

L’INAIL contesta la sanzione amministrativa solo ove non si sia verificata omessa liquidazione di premio

/ Fabrizio VAZIO

Mercoledì, 8 settembre 2021

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L’art. 116 comma 12 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha disposto l’abrogazione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Con riferimento in particolare alle denunce di variazione di attività previste dall’art. 12 comma 3 del DPR 1124/1965, va notato che, in linea con il disposto legislativo, sono soggette a sanzione amministrativa proprio le mancate denunce che non comportano un’omessa liquidazione di premio.

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