Crediti risarcitori esclusi dalla responsabilità del committente
L’espressione «trattamenti retributivi» deve essere interpretata in modo rigoroso
In tema di appalto di opere o di servizi, il secondo comma dell’art. 29 del DLgs. 276/2003 prevede la responsabilità del committente, in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per determinate tipologie di crediti dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Tale responsabilità riguarda i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto; rimangono invece escluse le sanzioni civili, di cui risponde unicamente il responsabile dell’inadempimento.
La responsabilità solidale si estende anche in relazione al contratto di subfornitura: la Consulta, con la decisione n. 254/2017, ha statuito che
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