Controlli difensivi sui dipendenti ammessi se preceduti dal fondato sospetto
Tali controlli sono validi anche dopo la riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ma devono essere mirati ed ex post
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25732 pubblicata ieri, 22 settembre 2021, risolve la questione sulla sopravvenienza dei c.d. “controlli difensivi” dopo la riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di controlli a distanza, ammettendone, a certe condizioni, la legittimità.
Il concetto di controllo difensivo, elaborato durante la vigenza della vecchia formulazione del citato art. 4, ha matrice di natura giurisprudenziale: si tratta dei controlli finalizzati all’accertamento di comportamenti illeciti o vietati da parte dei dipendenti ammessi al di fuori dall’ambito applicativo di tale norma, a condizione che non risultassero diretti a verificare l’adempimento della prestazione lavorativa bensì a salvaguardare il patrimonio aziendale
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