Niente pensione di reversibilità per le convivenze ante legge sulle unioni civili
Per la Cassazione non è possibile applicare retroattivamente la L. 76/2016
Le convivenze avvenute e cessate prima della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ad opera della L. 76/2016, non possono beneficiare del diritto alla pensione di reversibilità.
Tale disposizione di legge, entrata in vigore il 5 giugno 2016, non può infatti trovare un’applicazione retroattiva.
Questo, in estrema sintesi, è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24694, depositata ieri, con cui è stato accolto il ricorso di INARCASSA (la Cassa di previdenza di ingegneri e architetti) contro una pronuncia della Corte d’appello di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al compagno di un architetto deceduto prima del 2016 e titolare di una pensione di vecchiaia corrisposta dalla predetta Cassa previdenziale.