ACCEDI
Lunedì, 9 settembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Niente pensione di reversibilità per le convivenze ante legge sulle unioni civili

Per la Cassazione non è possibile applicare retroattivamente la L. 76/2016

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 15 settembre 2021

x
STAMPA

download PDF download PDF

Le convivenze avvenute e cessate prima della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ad opera della L. 76/2016, non possono beneficiare del diritto alla pensione di reversibilità.
Tale disposizione di legge, entrata in vigore il 5 giugno 2016, non può infatti trovare un’applicazione retroattiva.
Questo, in estrema sintesi, è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24694, depositata ieri, con cui è stato accolto il ricorso di INARCASSA (la Cassa di previdenza di ingegneri e architetti) contro una pronuncia della Corte d’appello di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al compagno di un architetto deceduto prima del 2016 e titolare di una pensione di vecchiaia corrisposta dalla predetta Cassa previdenziale.

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU