Al curatore fallimentare l’azione per abusiva concessione di credito
La responsabilità della banca può concorrere con quella degli organi sociali
L’erogazione abusiva del credito, perché posta in essere al di fuori di un intento di risanamento aziendale e senza considerare le concrete possibilità di superamento della crisi, integra un illecito della banca finanziatrice che la obbliga al risarcimento dei danni correlati all’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa con conseguente fallimento. In tal caso, l’azione spetta al curatore fallimentare e la responsabilità della banca può sussistere in concorso con quella degli organi sociali, in via di solidarietà passiva, senza che sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni.
È questo, in estrema sintesi, il principio di diritto sancito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 24725, depositata ieri, che ribadisce