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Aliquota «zero» per le cessioni dei letti di terapia intensiva

/ REDAZIONE

Mercoledì, 15 settembre 2021

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 583, pubblicata ieri, 14 settembre 2021, ha chiarito che l’esenzione IVA senza limiti all’esercizio della detrazione (c.d. aliquota “zero”) è applicabile, fino al 31 dicembre 2020, agli acquisti dei letti ospedalieri destinati alla terapia intensiva, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circ. Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 12/2020.

Il quesito è stato formulato da un’associazione che, con lo scopo di sostenere il sistema sanitario nazionale nella lotta contro la pandemia da COVID-19, ha assunto l’impegno ad acquistare e successivamente donare a una struttura sanitaria sei letti di terapia intensiva.

Posto che, ai sensi dell’art. 124 del DL 34/2020, l’agevolazione IVA – aliquota “zero” con diritto alla detrazione fino al 31 dicembre 2020, e aliquota pari al 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021 – è prevista per i beni ivi tassativamente elencati, in quanto necessari per contrastare l’emergenza pandemica, si è rilevato che l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha altresì identificato i codici di classificazione doganale delle merci agevolate. In particolare, l’Agenzia ha sottolineato come i letti ospedalieri vengano compresi tra le “attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo” e come a essi risulti associato il codice TARIC 9402 9000 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2020, § 2.8).

Ne discende che, per beneficiare dell’aliquota “zero”, analogamente a quanto previsto ai fini delle importazioni, le cessioni dei beni in commento devono rispettare la suddetta finalità sanitaria.

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