La contrattazione collettiva non ha potere di veto sul lavoro intermittente
L’Ispettorato nazionale del Lavoro recepisce un cambio di orientamento della Suprema Corte
Il lavoro intermittente (“a chiamata” o, ancora, “Job on call”) è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a termine, che presuppone l’alternanza tra fasi di inattività del lavoratore in attesa della chiamata da parte del datore di lavoro e fasi di effettivo svolgimento della prestazione.
Il lavoratore, infatti, si mette a disposizione del datore di lavoro in modo che quest’ultimo possa utilizzarne la prestazione lavorativa “su chiamata”, in modo discontinuo o intermittente, al ricorrere di determinate causali e nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina. La definizione delle causali è demandata, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 81/2015, alla contrattazione collettiva di riferimento – alla quale è rimessa la facoltà
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41