Oneri finanziari capitalizzabili solo se effettivamente sostenuti e determinabili
Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo
L’art. 2426 comma 1 n. 1 c.c. stabilisce che gli oneri finanziari sostenuti per la fabbricazione, interna o presso terzi, delle immobilizzazioni possono essere capitalizzati per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione e “fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”.
Come evidenziato in dottrina, il codice civile prevede, quindi, una facoltà di capitalizzazione degli oneri finanziari a determinate condizioni e non, invece, un obbligo.
In senso analogo al dettato codicistico, il documento OIC 16 (§ 39), con riferimento alle immobilizzazioni materiali, precisa che gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione possono essere aggiunti al costo di produzione per la quota ragionevolmente imputabile al cespite “per il periodo della ...
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