Senza data certa la prova documentale non è opponibile agli Uffici
Il principio è stato espresso da una recente pronuncia di merito
La Commissione tributaria provinciale di Torino, con la sentenza 6 agosto 2021 n. 690/3/21, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso per riprendere a tassazione maggiori utili accertati conseguentemente al disconoscimento della validità di un accordo finalizzato alla riduzione del canone di locazione, privo di data certa.
Nel caso deciso dai giudici, l’Ufficio, verificata l’assenza della data certa nella scrittura privata prodotta per dimostrare l’accordo raggiunto tra le due società per ridurre il canone di locazione, senza disconoscerne l’esistenza, si limitava ad affermare che “la mancanza di data certa comporta l’assenza di prova dell’esistenza dell’accordo stesso”, pertanto riprendeva a tassazione l’importo risultante
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