Deduzione delle rimanenze nelle operazioni straordinarie con le imprese minori
Il principio fornito per l’ipotesi di donazione d’azienda potrebbe assumere, a parità di condizioni, portata generale
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 all’art. 66 del TUIR, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci non assumono più rilevanza ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata. In applicazione del principio di cassa, le spese per le merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento, oppure in quello in cui è stata registrata la fattura di acquisto, in caso di opzione per il c.d. “criterio delle registrazioni IVA” di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 18 della L. 232/2016, dal reddito d’impresa del primo periodo in cui sono applicate le riformate disposizioni dell’art. 66 del TUIR si deduce integralmente l’importo delle
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