Sismabonus acquisti senza congruità delle spese in caso di opzione
L’agevolazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto di compravendita e non alle spese dell’impresa
Con riguardo al c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 34/2020, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 697, pubblicata ieri, 11 ottobre 2021, ha chiarito che la detrazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei Comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3), anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del DM 58/2017 non è stata presentata dall’impresa contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma entro la data di stipula del rogito dell’immobile
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