Riversamento del ricerca e sviluppo senza sanzioni
Sanatoria esclusa per le compensazioni connotate da frode, simulazione o documenti falsi
La bozza di DL fiscale contiene una particolare forma di sanatoria dei crediti ricerca e sviluppo inesistenti indebitamente compensati, purché la violazione non derivi da frodi fiscali.
Ricordiamo che i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello REDDITI possono essere, ai sensi dell’art. 13 commi 4 e 5 del DLgs. 471/97:
- non spettanti, nel qual caso sono sanzionati nella misura del 30%, quando utilizzati “in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”;
- inesistenti, nel qual caso c’è una sanzione dal 100% al 200% oltre a termini di recupero maggiorati, divieto di definizione al terzo e iscrizione nei ruoli straordinari, quando “manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41