Deducibili i costi sostenuti dall’interposto fittizio
Per la Cassazione non è necessaria la prova dei costi sostenuti dall’interponente
Con la sentenza n. 29228 depositata ieri la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di interposizione fittizia, devono essere imputati in capo all’interponente non solo i componenti positivi del reddito di cui appare titolare il soggetto interposto, ma anche quelli negativi, purché effettivamente sostenuti.
Qualora l’Agenzia non si limiti ad accertare l’interposizione, ma rettifichi in aumento il reddito dichiarato, l’interponente può provare l’esistenza di eventuali e ulteriori costi non dichiarati, purché effettivi.
Nel caso di specie l’Agenzia aveva accertato in capo a un odontoiatra la continuazione dell’esercizio dell’attività professionale in violazione del rapporto di dipendenza dall’azienda sanitaria pubblica che
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