Sismabonus acquisti al 110% anche con comunicazione del 75-85%
L’acquirente che sostiene le spese non può scegliere l’aliquota di detrazione da fruire
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, l’importo oggetto di cessione del credito corrispondente all’ammontare di detrazione maturato con il sismabonus acquisti di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 dovrà essere calcolato dalla persona fisica utilizzando l’aliquota del 110% ex art. 119 comma 4 del DL 34/2020, e ciò anche nel caso in cui il contribuente – nel modello di comunicazione – abbia erroneamente optato per la detrazione “ordinaria”.
Per poter beneficiare del superbonus del 110% ex art. 119 comma 4 del DL 34/2020, tuttavia, il tecnico – alla data di rilascio dell’asseverazione relativa al beneficio in misura “ordinaria” – dovrà già risultare in possesso quantomeno di un’assicurazione per danni ...
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