Fallibile la cooperativa sociale Onlus
Pareri e atti MISE non vincolanti per l’accertamento della natura commerciale
La cooperativa sociale che svolge attività commerciale secondo criteri di economicità (c.d. lucro oggettivo) è assoggettabile a fallimento, ai sensi degli artt. 2545-terdecies e 2082 c.c. e dell’art. 1 del RD 267/42, non rilevando la qualifica di Onlus ex art. 10 del DLgs. 460/97 che non incide sull’assoggettabilità a fallimento degli enti.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione n. 29245/2021, la quale ha ribadito, altresì, come l’accertamento della natura commerciale dell’attività della cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all’autorità giudiziaria (Cass. n. 9567/2017), senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti del MISE nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.
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