Verbale che estingue l’opposizione allo stato passivo con registro all’1%
Non opera la prenotazione a debito per la procedura di amministrazione straordinaria
Sul verbale di conciliazione giudiziale che accerta il diritto di credito dell’opponente in misura maggiore di quello ammesso allo stato passivo ed estingue definitivamente il giudizio di opposizione è dovuta l’imposta di registro dell’1% ex artt. 37 DPR 131/86 e 8 comma 1 lett. c) Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86, da applicarsi al maggiore importo di credito ammesso definitivamente al passivo in conseguenza dell’intervenuta conciliazione giudiziale che estingue il procedimento. La procedura di amministrazione straordinaria non è un’amministrazione pubblica e non opera, per la parte di imposta da questa dovuta, l’istituto della prenotazione a debito. Questo il parere reso dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 755, pubblicata
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