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Domenica, 25 maggio 2025

FISCO

Verbale che estingue l’opposizione allo stato passivo con registro all’1%

Non opera la prenotazione a debito per la procedura di amministrazione straordinaria

/ Cecilia PASQUALE

Giovedì, 4 novembre 2021

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Sul verbale di conciliazione giudiziale che accerta il diritto di credito dell’opponente in misura maggiore di quello ammesso allo stato passivo ed estingue definitivamente il giudizio di opposizione è dovuta l’imposta di registro dell’1% ex artt. 37 DPR 131/86 e 8 comma 1 lett. c) Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86, da applicarsi al maggiore importo di credito ammesso definitivamente al passivo in conseguenza dell’intervenuta conciliazione giudiziale che estingue il procedimento. La procedura di amministrazione straordinaria non è un’amministrazione pubblica e non opera, per la parte di imposta da questa dovuta, l’istituto della prenotazione a debito. Questo il parere reso dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 755, pubblicata

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