Anche nella composizione negoziata finanziamenti prededucibili in consecutio
Necessario l’intervento del tribunale con un mirato perimetro di indagine
La composizione negoziata della crisi d’impresa ex DL 118/2021 va classificata come “procedimento” e non come procedura concorsuale, in quanto non presuppone: lo spossessamento, il blocco di crediti e debiti, la formazione di una “massa” segregata o la previsione di un ordine di distribuzione. Tuttavia con il nuovo istituto si possono verificare una serie di effetti, taluni ex lege altri ope iudicis, tipici delle procedure concorsuali.
Tra questi, il principale effetto è di una prededuzione che permane in consecutio; infatti, l’imprenditore che accede al procedimento stragiudiziale di composizione negoziata – ferma restando la facoltà di contrarre finanziamenti nella misura in cui ha libertà di amministrare, con possibilità dell’esperto di dissentire
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