Agevolate le prestazioni del fondo pensione transfrontaliero agli iscritti italiani
Il fondo non è tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva del 20% per le adesioni effettuate in Italia
Le prestazioni previdenziali erogate da un fondo pensione transfrontaliero agli iscritti italiani sono tassate secondo il regime agevolato di cui all’art. 11 comma 6 del DLgs. 252/2005. Nell’ipotesi in cui il fondo non è tenuto ad applicare sul risultato netto di gestione l’imposta sostitutiva del 20% ex art. 17 del richiamato decreto legislativo, tali rendimenti concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 6 del citato art. 11.
È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 794 pubblicata ieri, 29 novembre 2021.
L’istante è un fondo pensione transfrontaliero, non residente in Italia (ha infatti sede legale e amministrativa in Belgio) e non ha una stabile organizzazione nel nostro Paese; il fondo è stato istituito
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