Omologazione non esclusa dal fondo patrimoniale
Necessario il carattere fraudolento dell’atto pregiudizievole
Il Tribunale di Parma del 26 agosto 2021 ha ribadito che, ai fini della disciplina del sovraindebitamento, l’espressione “atti in frode ai creditori” ha un significato non dissimile a quello previsto, con l’art. 173 del RD 267/42, per il concordato preventivo.
Osservano i giudici come, anche prima della novella di cui alla L. 176/2020, si riteneva che le procedure da sovraindebitamento (regolate dalla L. 3/2012) avessero colmato, almeno in parte, una lacuna dell’ordinamento, estendendo il principio della concorsualità oltre il limite dell’insolvenza dei debitori commerciali di dimensioni non piccole (art. 6 comma 1 della L. 3/2012). L’ampliamento è stato realizzato con la disciplina dell’accordo di composizione della crisi, che trova fondamento
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