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IMPRESA

Omologazione non esclusa dal fondo patrimoniale

Necessario il carattere fraudolento dell’atto pregiudizievole

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 20 dicembre 2021

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Il Tribunale di Parma del 26 agosto 2021 ha ribadito che, ai fini della disciplina del sovraindebitamento, l’espressione “atti in frode ai creditori” ha un significato non dissimile a quello previsto, con l’art. 173 del RD 267/42, per il concordato preventivo.

Osservano i giudici come, anche prima della novella di cui alla L. 176/2020, si riteneva che le procedure da sovraindebitamento (regolate dalla L. 3/2012) avessero colmato, almeno in parte, una lacuna dell’ordinamento, estendendo il principio della concorsualità oltre il limite dell’insolvenza dei debitori commerciali di dimensioni non piccole (art. 6 comma 1 della L. 3/2012). L’ampliamento è stato realizzato con la disciplina dell’accordo di composizione della crisi, che trova fondamento

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