Il socio assenteista è come quello che vota per lo scioglimento
Il Tribunale di Milano sottolinea come, di per sé, tale condotta non possa dirsi abusiva
L’assenteismo di uno dei due soci al 50% di una società che cagiona lo scioglimento della stessa per impossibilità di funzionamento dell’assemblea o per sua continuata inattività, ex art. 2484 comma 1 n. 3 c.c., non è, di per sé, una condotta illecita e potenzialmente dannosa né nei confronti della società, in capo alla quale non è configurabile un interesse proprio alla sua sopravvivenza, né nei confronti dell’altro socio, anche se oggettivamente in contrasto con le sue diverse aspirazioni, potendo essere ricondotta anche ad una legittima decisione di disinvestimento in una società valutata come priva di prospettive.
Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza del 4 febbraio 2021.
Nel caso di specie, in una srl tra due fratelli al 50%, il disaccordo sulla gestione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41