Prova dell’esercizio dell’attività per la fallibilità oltre l’anno dalla cancellazione
Necessaria la continuità dell’attività sotto il profilo oggettivo e soggettivo
L’art. 10 comma 2 del RD 267/42, in applicazione del principio di effettività, riconosce al creditore o al pubblico ministero la possibilità di estendere il termine di fallibilità dell’imprenditore iscritto nel Registro delle imprese anche oltre l’anno dalla formale cancellazione, purché sia dimostrata, attraverso il compimento di uno o più atti, l’ulteriore prosecuzione dell’attività d’impresa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, grava sul creditore l’onere di superare la presunzione iuris tantum di coincidenza della cessazione dell’attività economica con la formale cancellazione dal Registro delle imprese, fornendo la dimostrazione del compimento di successive operazioni “anche di tipo meramente liquidatorio” (Cass. n. 33349/2018),
...