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Nota di variazione all’esito della procedura se aperta prima del 26 maggio

Con la risposta a interpello n. 801 l’Agenzia ha fornito il chiarimento a seguito della riforma del DL 73/2021

/ Emanuele GRECO

Sabato, 4 dicembre 2021

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 801 di ieri, 3 dicembre 2021, rappresenta il primo documento di prassi successivo alla riforma della disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72.
Le nuove disposizioni, introdotte dall’art. 18 del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021), consentono al cedente o prestatore di emettere la nota di variazione già a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale. In precedenza, invece, era necessario attendere che la procedura si fosse rivelata “infruttuosa”.

La riforma, per espressa previsione normativa, si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato

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