Valutazione specifica del patrimonio di scissione per la responsabilità solidale
Il valore effettivo del patrimonio della scissa ai fini del concambio e quello ai fini della responsabilità solidale tra scissa e beneficiarie possono divergere
Oltre alle valutazioni cui gli amministratori delle società partecipanti ad una fusione o ad una scissione devono procedere ai fini della determinazione del rapporto di concambio delle azioni o quote, quando ci si muove nel contesto di un’operazione di scissione si rende opportuno procedere ad un ulteriore tipo di valutazione, avente per oggetto il patrimonio della società scissa.
L’art. 2506-quater ultimo comma c.c. stabilisce infatti che ciascuna società partecipante ad un’operazione di scissione è solidalmente responsabile “dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”, ma che tale responsabilità solidale è per ciascuna società limitata al valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato (società beneficiaria) o rimasto
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