Conferimento a realizzo controllato con una nozione di holding ad hoc
Quando ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR il legislatore ha scelto di non richiamare espressamente l’art. 162-bis del TUIR
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 177, comma 2-bis, del TUIR, il regime fiscale del conferimento di partecipazioni non di controllo consente di beneficiare del c.d. “realizzo controllato” se congiuntamente:
- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (lett. a);
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (lett. b).
In merito al requisito afferente il superamento delle soglie di partecipazione, per le holding si prevede ...
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