Fondazione del Liechtenstein interposta in caso di ingerenza dei beneficiari
Rileva che non sussista una completa autonomia del Consiglio direttivo rispetto al Comitato consultivo composto dai beneficiari o dai loro successori
Con la risposta interpello n. 9, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla disciplina dell’interposizione di persona ex art. 37 comma 3 del DPR 600/73 nel caso di una fondazione di famiglia del Liechtenstein che ha proceduto alla cessione dell’unico bene in suo possesso, ossia un terreno boschivo in Austria.
La norma in commento riguarda i casi in cui il contribuente non appare titolare di redditi di qualsiasi tipo, apparendone titolari altri soggetti, pur possedendo effettivamente gli stessi per interposta persona (circ. n. 17/2017).
Passando all’intervento di prassi, dal punto di vista fiscale si conferma l’analogia di questo istituto con il trust se si presentano gli elementi caratteristici di quest’ultimo (cfr. circ. n. 49/2009 e n. 38/2013
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