Revocatoria esclusa per i pagamenti in ritardo
Occorre valutare la consuetudine sviluppata tra le parti
L’art. 67 comma 3 del RD 267/42 esonera dall’azione revocatoria, tra gli altri, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa “nei termini d’uso”.
La recente giurisprudenza ha interpretato la disposizione nel senso che occorre avere riguardo al rapporto diretto tra le parti, dando altresì rilievo al mutamento dei termini, incluse le modalità di pagamento (Cass. n. 25162/2016).
Il principio è stato confermato nei successivi interventi giurisprudenziali, precisandosi che: occorre individuare fra le parti la consuetudine di estinguere i debiti attraverso precise modalità (Cass. n. 5587/2018); se il ritardo rispetto alla scadenza convenuta rappresenta una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della
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