Senza green pass i servizi per esigenze essenziali e primarie della persona
Tra le esclusioni dall’obbligo di esibizione le attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità e le strutture sanitarie
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha firmato ieri, 21 gennaio, l’atteso DPCM con l’elenco delle attività per le quali non è richiesta l’esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).
Si ricorda che l’art. 3 del DL 7 gennaio 2022 n. 1, modificando l’art. 9-bis del DL 22 aprile 2021 n. 52, ha esteso l’obbligo di possesso del green pass anche per l’accesso ai luoghi che forniscono servizi alla persona, ai colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali. Sono escluse dall’obbligo di green pass le attività necessarie per assicurare il soddisfacimento
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