Impugnabilità degli estratti di ruolo solo nei casi tassativamente previsti
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che con l’art. 3-bis del DL 146/2021 il legislatore si è basato su un orientamento della giurisprudenza di legittimità
Durante Telefisco 2022, è stato chiesto se la norma introdotta con l’art. 3-bis del DL 146/2021 sia retroattiva e se abbia, quindi, effetti sui contenziosi instaurati per impugnare gli estratti di ruolo prima della sua entrata in vigore.
L’art. 3-bis del DL 146/2021 ha modificato l’art. 12 del DPR 602/73, stabilendo che l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile e che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, tranne che nelle ipotesi tassativamente indicate. Si tratta, in particolare, del caso in cui il carico possa pregiudicare la partecipazione a gare d’appalto, come previsto dall’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016, il quale stabilisce l’esclusione obbligatoria per le irregolarità tributarie e contributive
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