Pignoramento sospeso con le misure protettive nella composizione negoziata
Le misure a tutela del patrimonio sono funzionali allo svolgimento delle trattative
In tema di composizione negoziata della crisi, il Tribunale di Milano 26 gennaio 2022 ha chiarito che l’adozione delle misure protettive di cui all’art. 6 del DL 118/2021 non determina l’estinzione del pignoramento.
La richiesta del debitore – che ha avuto accesso alla procedura ed alle relative misure protettive – di ottenere la liberazione delle somme già oggetto di pignoramento non può trovare accoglimento, in quanto il DL 118/2021 non ricollega alle predette misure l’estinzione del processo esecutivo né riconosce all’esperto la disponibilità di fondi “per soddisfare equamente tutti i creditori”, non essendo assimilabile tale figura a un commissario giudiziale, a un liquidatore giudiziale nell’ambito di un concordato, ovvero a un curatore fallimentare.
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