Misure protettive circoscritte ai creditori colpiti
Improcedibilità ex lege della domanda di fallimento senza conferma o modifica
Il Tribunale di Roma 3 febbraio 2022, intervenuto in materia di composizione negoziata della crisi, ha chiarito che i creditori ai quali vengono inibite le attività di cui all’art. 6 comma 1 del DL 118/2021 non sono tutti quelli esistenti, ma soltanto quelli indicati dal debitore istante e concretamente limitati dalle misure richieste, il cui contenuto dovrà essere individuato ed eventualmente circoscritto dal giudice con l’ordinanza di conferma o di modifica.
Emerge quindi la necessità che, in sede di accesso alla composizione negoziata, l’istante effettui un’attenta ricognizione delle azioni dei creditori già avviate o minacciate mediante notifica di precetto, attraverso un’analisi di dettaglio dei debiti scaduti che confluiscono nel numeratore dell’indice
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