Prezzo dell’OPA rivisto se è provata una collusione
La quotazione di Borsa non presenta valore assoluto, incidendovi speculazioni e sopravvalutazioni
Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 3591/2021, si sofferma su interessanti profili delle offerte pubbliche di acquisto (OPA).
Nella specie, in particolare, la vicenda atteneva all’OPA obbligatoria lanciata da taluni investitori sulla totalità delle azioni Alfa tra il 2015 e il 2016, accusata dal socio che agiva in giudizio di realizzare una sostanziale “svendita” della società.
A fronte della previsione secondo cui la Consob può rettificare in aumento il prezzo di un’OPA obbligatoria, tra l’altro, quando vi sia stata “collusione” tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori (ex art. 106 comma 3 lett. d) n. 2 del DLgs. 58/1998), si evidenzia, innanzitutto, come l’OPA obbligatoria intenda
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