Autonomi occasionali con comunicazione preventiva senza tutela INAIL
Il nuovo obbligo di comunicazione anticipata dei lavoratori autonomi occasionali non cambia gli obblighi assicurativi nei confronti dell’Istituto
L’art. 13 del DL 146/2021, inserito in sede di conversione in L. 215/2021, introduce, nell’ambito del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del DLgs. 81/2008, l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali.
A chiarimento di tale obbligo, l’Ispettorato del lavoro ha emanato una nota l’11 gennaio 2022 e le successive FAQ in data 27 gennaio 2022 (si veda “Fuori dall’obbligo di comunicazione per lavoro occasionale le prestazioni intellettuali” del 28 gennaio 2022). I nuovi obblighi riferiti alla denuncia anticipata dei lavoratori autonomi occasionali non cambiano gli obblighi nei confronti dell’INAIL: in altre parole,
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