Termine di riassunzione del processo dalla conoscenza del fallimento
La soluzione trova conferma anche nel Codice della crisi, in vigore dal 16 maggio 2022
La Cassazione, con i recenti interventi del 20 dicembre 2021 n. 40908, 3 febbraio 2022 nn. 3444 e 3468 e 8 febbraio 2022 n. 4031, aderendo alla posizione espressa dalle Sezioni Unite n. 12154/2021, ha ribadito che, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo pendente è automatica ai sensi dell’art. 43 comma 3 del RD 267/42, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, onde evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ex artt. 52 e 93 del RD 267/42 per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte.
Tale dichiarazione, qualora non sia già conosciuta in ragione della sua pronuncia ...
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