Dai massimali per la congruità sono esclusi IVA e altri costi
Fuori anche le spese per le prestazioni professionali, le spese per opere relative all’installazione e i costi di manodopera per la messa in opera
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 di ieri il DM 14 febbraio 2022 del Ministero della Transizione ecologica, con il quale sono fissati i nuovi massimali unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di efficientamento energetico degli edifici, previsto dal comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (art. 1 comma 1 del DM che richiama le asseverazioni di congruità delle spese ex artt. 119 comma 13 lett. a) e 121 comma 1-ter lett. b) del DL 34/2020).
Il decreto entra in vigore il 15 aprile 2022 e i costi massimi contenuti nell’Allegato A saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno.
Ai “valori massimi” definiti dal decreto del MITE, quindi, occorre fare riferimento, “per talune categorie di beni”, ...
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