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L’aliquota della ritenuta non si cristallizza all’accettazione della richiesta della RITA

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 febbraio 2022

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Con la ris. n. 9 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale della c.d. “RITA” (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) di cui all’art. 11 commi da 4 a 4-quinquies del DLgs. 252/2005.

Si ricorda che la RITA costituisce una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante accumulato richiesto dall’interessato, la cui erogazione, dal momento dell’accettazione della richiesta e fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale.

Relativamente alla prima questione, l’Agenzia precisa che, anche in caso di erogazione di un’anticipazione anteriormente all’erogazione della RITA, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita:
- dai montanti non utilizzati per l’erogazione della RITA e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA, in caso di RITA parziale;
- dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA, in caso di RITA totale.

Nel caso in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, l’Agenzia sottolinea che il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione può essere effettuato, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell’erogazione dell’ultima rata di RITA.

Inoltre, con riguardo all’aliquota ex art. 11 comma 4-ter del DLgs. 252/2005, viene precisato che la misura non può cristallizzarsi al momento dell’accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.

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