Fuori dal passivo fallimentare il credito del sindaco che non prova la sua attività
La Cassazione, nell’ordinanza n. 5128/2022, ha stabilito che, pur essendo onere della parte che invoca l’inadempimento ex art. 1460 c.c. – nella specie il fallimento a fronte della richiesta di pagamento dei compensi da parte di un sindaco – allegare con sufficiente specificità il contenuto dell’inesattezza dell’adempimento imputato alla controparte, va considerato che porre a carico di chi eccepisca l’altrui inadempimento un onere di allegazione eccedente rispetto a quanto sia sufficiente per individuare – tramite l’indicazione della fonte e dell’oggetto della obbligazione – il contenuto dell’obbligo (nella specie, il diligente esercizio della funzione assunta) il cui inadempimento è imputato all’altra parte, si tradurrebbe in falsa applicazione dei principi in tema di ripartizione degli oneri probatori (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Deve, quindi, trovare conferma la mancata ammissione al passivo fallimentare del credito invocato dal sindaco della società fallita senza depositare i verbali:
- delle verifiche trimestrali,
- delle assemblee alle quali avrebbe partecipato,
- delle revisioni dei conti,
- di qualsiasi altro organo sociale,
dai quali poter desumere la corretta esecuzione della prestazione professionale.
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