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Per trattamenti d’integrazione salariale e indennità di disoccupazione fissati gli importi massimi

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 febbraio 2022

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Con la circ. n. 26 pubblicata ieri in serata, l’INPS indica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), oltre alla misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Come ricorda l’Istituto, l’art. 3 comma 6 del DLgs. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3 comma 5 del decreto citato, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Con la circ. n. 18/2022 sono state illustrate, tra l’altro, le linee di indirizzo e le prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 234/2021 (si veda “Trattamenti di integrazione salariale sempre più accessibili” del 3 febbraio).

Tra le principali modifiche, figura l’art. 1 comma 194 lett. a) della L. 234/2021 che, dopo il comma 5 dell’art. 3 del DLgs. 148/2015, introduce il comma 5-bis che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabilisce il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Per questo motivo la circolare pubblicata ieri indica la misura degli importi massimi per i citati trattamenti, indennità, assegni.

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